Art. 4.
(Soppressione delle comunità montane e delle comunità isolane).

      1. Il capo IV del titolo II della parte I del decreto legislativo n. 267 del 2000, è abrogato.
      2. Le funzioni esercitate dalle comunità montane e isolane sino alla data di entrata di vigore della presente legge, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono trasferite alle regioni competenti.